Rifiuti pirotecnici, il Mase chiarisce gli obblighi Epr: CoGePir unico sistema riconosciuto

Dai razzi nautici agli airbag, la pirotecnica è presente in molti dispositivi di uso quotidiano e professionale
7 Maggio 2026
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Fuochi d’artificio colorati nel cielo notturno
Fuochi d’artificio: gli articoli pirotecnici, una volta scaduti o dismessi, devono essere gestiti attraverso filiere autorizzate

Non fanno rumore, non illuminano il cielo e spesso non vengono nemmeno associati alla parola “pirotecnica”. Eppure sono dispositivi che usiamo, trasportiamo o abbiamo intorno molto più spesso di quanto si pensi: razzi e boette fumogene per la nautica, sistemi di sicurezza delle auto, antifurti nebbiogeni, attrezzature professionali, dissuasori agricoli, prodotti per eventi e spettacoli.

La pirotecnica, insomma, non è soltanto quella dei fuochi d’artificio. È una presenza diffusa, tecnica, spesso nascosta. E quando questi prodotti arrivano a fine vita, scadono, vengono dismessi o sequestrati, diventano rifiuti che non possono seguire le strade ordinarie. Perché conservano caratteristiche di pericolosità e richiedono una gestione tracciata, autorizzata e sicura.

È qui che entra in gioco CoGePir, il Consorzio Gestione Pirotecnici, riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il D.M. n. 32 del 2 febbraio 2026 come sistema autonomo per la gestione del fine vita degli articoli pirotecnici. Un settore di nicchia solo in apparenza, che incrocia ambiente, sicurezza pubblica, responsabilità dei produttori e controlli lungo tutta la filiera.

La pirotecnica che non si vede

Il caso dei pirotecnici ha una particolarità: non riguarda soltanto la disciplina ambientale. Il settore si muove infatti dentro un doppio presidio normativo, quello del Testo Unico Ambientale e quello del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. La ragione è nel tipo di rifiuto: non basta intercettarlo e avviarlo a smaltimento, occorre gestirlo in condizioni di sicurezza, con depositi idonei, trasporti autorizzati e impianti specializzati.

Il decreto di riconoscimento individua un campo di applicazione ampio. Tra i settori richiamati figurano nautica e ferrovia per soccorso e segnalazione, antincendio, antifurto, agricoltura, spettacoli, pirotecnica ricreativa ed edilizia. CoGePir, secondo il provvedimento, opera per conto dei produttori aderenti al Consorzio ai fini dell’adempimento degli obblighi di responsabilità estesa del produttore previsti dal decreto legislativo 152/2006.

In pratica, il fine vita del prodotto entra nella responsabilità di chi fabbrica, importa o immette sul mercato nazionale articoli pirotecnici. È il principio Epr, Extended Producer Responsibility: il produttore non si ferma alla vendita, ma deve assicurare che il rifiuto derivante dal prodotto venga gestito correttamente.

Il sistema consortile copre le fasi operative più delicate: raccolta controllata, trasporto autorizzato, deposito in strutture abilitate alla custodia di materiale esplodente e distruzione in impianti specializzati. Una catena che serve a evitare che dispositivi scaduti o non più utilizzabili finiscano nei flussi urbani o in canali non idonei.

La questione è particolarmente visibile nel comparto nautico. Razzi, fuochi a mano e boette fumogene sono strumenti di segnalazione e soccorso, spesso obbligatori a bordo. Una volta scaduti, però, non possono essere conferiti nei cassonetti né trattati come normali rifiuti domestici. Per questo CoGePir collabora anche con le Capitanerie di Porto, con l’obiettivo di contrastare la dispersione dei pirotecnici nautici nei rifiuti urbani.

Fine vita obbligatorio per gli articoli pirotecnici

Il passaggio più recente riguarda la risposta del Mase all’interpello ambientale promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano. Il quesito chiedeva se un fabbricante o importatore di articoli pirotecnici potesse immettere legittimamente questi prodotti sul mercato italiano senza essere associato ad alcun sistema di gestione riconosciuto, idoneo a garantire il rispetto della responsabilità estesa del produttore.

La risposta ministeriale richiama l’articolo 185, comma 4-ter, del decreto legislativo 152/2006, secondo cui produttori e importatori di articoli pirotecnici devono provvedere, singolarmente o in forma collettiva, alla gestione dei rifiuti derivanti dai prodotti immessi sul mercato nazionale. Il riferimento è ai criteri direttivi dell’articolo 237 dello stesso decreto, che disciplina i sistemi di gestione.

La conclusione è che produttori e importatori sono tenuti a garantire la gestione del fine vita mediante un sistema individuale o collettivo conforme alla disciplina vigente. Nella comunicazione allegata all’interpello, il Ministero ha inoltre precisato che, allo stato delle informazioni disponibili, CoGePir risulta l’unico sistema autonomo Epr formalmente riconosciuto con D.M. n. 32 del 2 febbraio 2026 per il fine vita degli articoli pirotecnici; non risultano sistemi alternativi formalmente riconosciuti né istanze di riconoscimento presentate da produttori ai sensi dell’articolo 221-bis del D.Lgs. 152/2006.

Questo quadro rende l’adesione a un sistema Epr un requisito per operare correttamente sul mercato. Il chiarimento ministeriale lega, infatti, l’immissione degli articoli pirotecnici alla presenza di un sistema conforme per la gestione del loro fine vita. Allo stato attuale, CoGePir risulta l’unico sistema autonomo formalmente riconosciuto per questa filiera.

Sul piano sanzionatorio, la mancata gestione corretta del fine vita può esporre gli operatori a conseguenze amministrative e penali. Per la filiera pirotecnica, il tema si incrocia con il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata previsto dall’articolo 256 del Testo Unico Ambientale, con un livello di attenzione più alto quando i rifiuti sono pericolosi. La lettura del settore richiama anche il confronto con altre filiere Epr, dove la mancata partecipazione a sistemi di gestione può comportare sanzioni pecuniarie.

“Questa presa di posizione del Ministero è un atto fondamentale per la sicurezza pubblica e la tutela ambientale”, afferma Piervittorio Trebucchi, direttore generale del CoGePir. “La gestione dei rifiuti pirotecnici, regolata sia dal Testo Unico Ambientale che da quello di Pubblica Sicurezza, richiede una filiera tracciata e autorizzata che solo un sistema strutturato può garantire. D’ora in poi, chi vende dispositivi pirotecnici in Italia ha una sola strada: dimostrare di gestire correttamente i propri rifiuti, aderendo a un sistema riconosciuto”.

Raccolta, sequestri e distruzione: i numeri della filiera

I dati comunicati dal Consorzio mostrano una crescita dei quantitativi gestiti. Nel 2025 CoGePir ha raccolto e avviato a distruzione 51.426 chilogrammi di dispositivi pirotecnici a fine vita. Il dato supera i 48.745 chilogrammi del 2024 e i 39.943 chilogrammi del 2023.

La raccolta riguarda prodotti utilizzati in ambito nautico, ferroviario, professionale, agricolo, edilizio, di sicurezza e di spettacolo. Sono flussi che non possono essere assorbiti dalla raccolta ordinaria e che richiedono competenze tecniche lungo tutta la catena: dal ritiro alla custodia temporanea, fino alla distruzione.

Un capitolo specifico è quello dei materiali sequestrati. CoGePir collabora con le Forze dell’Ordine per la gestione di pirotecnici sottoposti a sequestro e destinati alla distruzione su ordine dell’Autorità giudiziaria. Nel 2025, secondo i dati del Consorzio, le Forze dell’Ordine hanno sequestrato e affidato a CoGePir quasi 10.000 chilogrammi di materiale; dall’inizio del 2026 il quantitativo indicato è già pari a circa 6.000 chilogrammi.

Il Consorzio segnala inoltre di aver messo a disposizione delle Forze di Pubblica Sicurezza almeno un deposito giudiziale convenzionato per materiale esplodente in ogni regione italiana. Anche in questo caso, la funzione non è soltanto ambientale: il deposito e la successiva distruzione dei materiali sequestrati richiedono una filiera controllata, perché il rifiuto conserva caratteristiche di rischio anche dopo la scadenza o l’uscita dal mercato.

Il decreto ministeriale prevede anche obblighi di sviluppo della rete. Tra le prescrizioni indicate nel provvedimento rientrano la crescita della raccolta dei pirotecnici, la strutturazione di una rete capillare sul territorio nazionale e, entro due anni dal riconoscimento, l’estensione della rete di raccolta almeno a tutti i distributori operanti sul territorio nazionale, con ritiro entro sette giorni dalla richiesta di prelievo.

La pirotecnica, quindi, non è solo il prodotto acceso durante uno spettacolo. È una componente tecnica nascosta in molti dispositivi di uso professionale, di sicurezza e di soccorso. Il suo fine vita apre una filiera specifica, regolata e tracciata, nella quale la responsabilità del produttore diventa il punto di partenza per evitare dispersioni, abbandoni e gestioni non autorizzate.

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