Leggi sui rifiuti: cosa si può migliorare?

Il sistema continua a mostrare nodi strutturali che rallentano la transizione verso un’economia davvero circolare
15 Maggio 2026
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Riciclo rifiuti canva

Negli ultimi anni l’Europa ha accelerato la revisione delle norme sulla gestione dei rifiuti, spinta dall’urgenza climatica e dalla necessità di ridurre la dipendenza da materie prime estere. Il quadro normativo resta ancorato alla Direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/Ce), ma la sua revisione più recente, la Direttiva (Ue) 2025/1892, ha aggiornato definizioni, responsabilità e strumenti operativi. Parallelamente, nel settore degli imballaggi, il nuovo Regolamento (Ue) 2025/40, entrato in vigore l’11 febbraio 2025 e applicabile dal 12 agosto 2026, ha sostituito la vecchia Direttiva 94/62/Ce, introducendo regole uniformi e direttamente vincolanti.

Ma il sistema continua a mostrare nodi strutturali che rallentano la transizione verso un’economia davvero circolare. Per capire dove intervenire, occorre seguire il filo logico che collega i principali punti critici: l’uscita dal regime dei rifiuti, la responsabilità estesa del produttore, le autorizzazioni ambientali e il coordinamento tra normative settoriali. Cosa si può migliorare?

End of waste

Il primo nodo riguarda il momento in cui un materiale “cessa di essere rifiuto”, disciplinato dagli articoli 6 e 6‑bis della Direttiva 2008/98/Ce, come modificati dalla Direttiva (Ue) 2025/1892. È un passaggio cruciale, perché determina se un materiale può tornare sul mercato come prodotto, con quali responsabilità e con quali controlli. Oggi, però, questo passaggio non è uniforme: ogni Stato membro applica criteri propri, e in Italia la frammentazione è ulteriormente accentuata dalle differenze regionali nell’applicazione dell’art. 184‑ter del D.Lgs. 152/2006.

Questa disomogeneità crea un effetto domino: materiali identici possono avere status giuridici diversi, ostacolando la creazione di un vero mercato europeo delle materie prime seconde. Per questo la Commissione sta lavorando a criteri più uniformi, come previsto dalla revisione della Direttiva 2008/98/Ce, e sta sviluppando linee guida tecniche e strumenti digitali che riducano gli spazi interpretativi. È un passaggio essenziale per rendere più competitivo il riciclo avanzato e per attrarre investimenti in settori strategici come il recupero dei polimeri complessi o dei materiali critici.

Responsabilità estesa del produttore

Se l’end of waste è il punto più delicato, la Responsabilità estesa del produttore (Epr) è il motore economico del sistema. È disciplinata dagli articoli 8 e 8‑bis della Direttiva 2008/98/Ce, anch’essi modificati dalla Direttiva (Ue) 2025/1892, e rappresenta il meccanismo attraverso cui i produttori finanziano la raccolta e il riciclo dei prodotti immessi sul mercato.

Negli anni, però, l’Epr è diventato un mosaico di registri, contributi e procedure diverse. Un’azienda che opera in più Paesi deve confrontarsi con decine di sistemi nazionali, ognuno con regole proprie. Il nuovo Regolamento (Ue) 2025/40 introduce obblighi specifici per gli imballaggi, ma la Commissione sta andando oltre: nel 2026 sta lavorando alla digitalizzazione dei registri Epr, all’armonizzazione dei criteri di iscrizione e alla semplificazione della nomina dei rappresentanti autorizzati, come indicato nelle linee guida interpretative pubblicate nel marzo 2026.

Un Epr più semplice e più uniforme non è solo un vantaggio per le imprese: è un tassello fondamentale per rendere più trasparente l’intero sistema.

Permessi ambientali

Anche il miglior sistema Epr non può funzionare se gli impianti necessari alla transizione circolare non riescono a ottenere le autorizzazioni in tempi ragionevoli. La realizzazione di nuovi impianti di riciclo e recupero è regolata dalla Direttiva 2010/75/Ue (Ied – Industrial Emissions Directive), da recepire entro luglio 2026. Ottenere un’autorizzazione può richiedere anni, con procedure complesse e spesso non digitalizzate.

Per questo la Commissione sta introducendo strumenti digitali e procedure accelerate, come previsto dalla revisione della Ied, oltre a scadenze più chiare per le amministrazioni. In alcuni casi, soprattutto per impianti strategici per la transizione circolare, è prevista una presunzione di interesse pubblico, concetto già utilizzato nel Net‑Zero Industry Act e ora esteso al settore dei rifiuti.

Normative settoriali

La gestione dei rifiuti non vive isolata: si interseca con il Regolamento Reach (Ce) n. 1907/2006 sulle sostanze chimiche, con il Regolamento (Ue) 2025/40 sugli imballaggi, con la normativa sulla sicurezza alimentare e con quella sui prodotti. Il risultato è un puzzle normativo dove le regole non sempre dialogano tra loro. Un materiale può essere riciclabile secondo la normativa rifiuti, ma non utilizzabile secondo la normativa chimica; oppure un imballaggio può rispettare i requisiti ambientali, ma non quelli sulla sicurezza alimentare.

Per questo la Commissione, nelle misure aggiornate ad aprile 2026, sta lavorando a un coordinamento più stretto tra normative settoriali, come previsto dalle linee guida interpretative del Ppwr e dagli atti delegati in preparazione. È un lavoro tecnico, ma decisivo per dare stabilità al sistema.

In sintesi, l’Europa ha costruito negli anni un sistema avanzato di gestione dei rifiuti, ma oggi deve fare un salto di qualità. La transizione circolare non è solo un obiettivo ambientale: è una strategia industriale, economica e geopolitica. Per funzionare, ha bisogno di regole più semplici, più uniformi e più veloci, come previsto dalle revisioni normative in corso. Il 2026 può essere l’anno in cui questo salto diventa realtà. A patto di continuare a migliorare ciò che ancora non funziona. Perché la semplificazione non è un dettaglio tecnico: è la condizione necessaria per costruire un’economia davvero circolare.

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