Infarto per lavoro eccessivo: azienda condannata a pagare l’autista

Oltre 402mila euro per il dipendente, costretto a continui straordinari con un mezzo pesante senza servosterzo
8 Giugno 2026
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Infarto autista camion
Camionista ha un infarto (immagine di archivio, Canva)

Turni sistematici di oltre dodici ore al giorno, continui straordinari e la guida su percorsi montani impervi a bordo di mezzi obsoleti, privi di servosterzo e climatizzazione. Un carico di stress fisico logorante che ha causato l’infarto di un autista di linea, fortunatamente sopravvissuto. Con l’ordinanza n. 17754 del 3 giugno 2026, la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha condannato in via definitiva la compagnia di trasporto locale a risarcire il dipendente con una somma di oltre 402 mila euro, al lordo della rendita Inail.

Oltre al caso specifico, la pronuncia della Suprema Corta stabilisce un principio fondamentale sulla responsabilità aziendale: l’infarto non è sempre una tragica fatalità che riguarda il singolo individuo, ma può essere la conseguenza diretta e risarcibile di una cattiva organizzazione del lavoro e dell’utilizzo di strumentazioni inadeguate.

Cosa hanno deciso i giudici e le patologie pregresse

Con questa ordinanza, la Cassazione ha confermato la sentenza di appello che aveva ribaltato il ragionamento fatto in precedenza dal Tribunale. La sentenza di primo grado aveva, infatti, dimezzato il risarcimento per lo stato di salute del lavoratore che soffriva di obesità, diabete e ipertensione.

I giudici ermellini hanno chiarito che queste patologie preesistenti sono “concause naturali” e non “condotte umane”. In quanto tali, non determinano alcun concorso di colpa da parte del dipendente (regolato dall’articolo 1227 del Codice civile). L’azienda, in sintesi, non può usare le condizioni di salute imperfette del proprio lavoratore come scudo per ridurre il risarcimento del danno biologico, che va quindi liquidato per intero.

L’ordinanza ha inoltre respinto il tentativo della difesa aziendale di attribuire l’infarto allo stress extra-lavorativo, legato in questo caso a un’intensa attività politica dell’autista. La Corte ha classificato questo fattore come un “elemento marginale”, stabilendo che ad avere reale “efficienza causale” nella patologia sono state le condizioni di lavoro disagiate e usuranti.

La normativa di riferimento

Il principio applicato nell’ordinanza affonda le radici nell’articolo 2087 del Codice civile, il pilastro normativo in materia di sicurezza sul lavoro.

Questa norma impone all’imprenditore di adottare tutte le misure necessarie, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti.

In giurisprudenza, l’articolo 2087 viene definito la “norma di chiusura” del sistema antinfortunistico. Questo significa che il datore di lavoro è ritenuto responsabile non solo quando viola specifiche regole tecniche di settore, ma anche quando viene meno alle misure di “prudenza generica” richieste dalle conoscenze del tempo.

Come evidenziato dalla Cassazione, l’utilizzo di mezzi obsoleti e l’imposizione di turni sistematicamente superiori all’orario contrattuale “integrano pienamente la colpa datoriale”. Di fronte a un lavoratore che dimostra in giudizio l’esistenza del danno (l’infarto), la nocività dell’ambiente di lavoro (i turni massacranti) e il nesso causale tra i due fattori, scatta l’inadempimento del datore.

A quel punto, per evitare di risarcire il danno, l’azienda dovrebbe provare di aver fatto tutto il possibile per tutelare la salute del dipendente: una prova impossibile da fornire quando si costringe una persona a guidare per dodici ore al giorno un mezzo pesante senza servosterzo.

Stress lavorativo: come prevenirlo e riconoscerlo prima che sia tardi

Le gravi conseguenze fisiche, come nel caso dell’autista, sono quasi sempre precedute da avvisaglie che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) classifica all’interno del cosiddetto “burnout” (stress cronico sul posto di lavoro non gestito con successo).

Secondo l’Oms, i campanelli d’allarme ruotano attorno a tre sintomi principali:

– senso di esaurimento psicofisico e mancanza di energie;

– un crescente distacco o cinismo verso le proprie mansioni;

– un visibile calo dell’efficacia professionale.

Sul piano prettamente fisico, i lavoratori manifestano spesso disturbi del sonno, tensioni muscolari, affaticamento persistente e mal di testa continui.

Prevenire l’accumulo di questi fattori non è solo una buona pratica, ma un obbligo di legge previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza (D.lgs 81/2008). In base a questo decreto, il datore di lavoro è tenuto a valutare correttamente il rischio di stress lavoro-correlato. Perciò, dal 2011 (con recenti aggiornamento) l’Inail mette a disposizione una piattaforma e una metodologia validata che prevede la misurazione di indicatori organizzativi oggettivi (come turni, infortuni e assenze) e il coinvolgimento diretto dei lavoratori.

Nonostante esistano gli strumenti, lo stress non rientra tra le malattie professionali, motivo per cui su circa 4.000 denunce presentate negli ultimi dieci anni, solo in 500 casi circa è stato riconosciuto il risarcimento o la rendita previdenziale. Questo dato rende ancora più rilevante l’intervento della giurisprudenza civilistica a tutela dei lavoratori logorati da carichi insostenibili.

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