Il Cid, il modulo che si compila dopo un incidente stradale per mettere per iscritto dinamica, danni e dati dei veicoli coinvolti, passa, da oggi, anche al digitale. La constatazione amichevole di incidente (Cai), può ora essere compilata e trasmessa anche online attraverso i canali messi a disposizione dalle compagnie assicurative.
Per gli automobilisti la novità è concreta ma non sostituisce la procedura abituale. Il modulo cartaceo resta valido; accanto a quello, entra una modalità digitale che consente di inserire i dati del sinistro, allegare fotografie, firmare il documento e inviarlo direttamente all’assicurazione. Più che una svolta ambientale già misurabile, il cambiamento riguarda la dematerializzazione di una procedura ricorrente: una parte della gestione del sinistro si sposta dal modulo cartaceo a un flusso digitale unico.
Dove si compila e come si invia
Il Cai digitale non è un modulo da scaricare, compilare a mano e spedire per e-mail. Il regolamento Ivass (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) prevede che le imprese mettano a disposizione applicazioni informatiche utilizzabili anche da dispositivi mobili e accessibili via web, così da permettere sia la compilazione della denuncia sia la sua trasmissione telematica.
Il contenuto del modulo resta quello della constatazione amichevole tradizionale. Vanno indicati data, ora e luogo del sinistro, veicoli coinvolti, dati assicurativi, danni visibili, dinamica dell’incidente ed eventuali testimoni. La differenza è nel modo in cui queste informazioni vengono raccolte: il percorso è guidato dal sistema e può includere campi precompilati, in modo da ridurre errori materiali o omissioni. La relazione al regolamento richiama espressamente questa possibilità.
Una volta inseriti i dati, il documento deve essere sottoscritto. La norma prevede che la denuncia redatta in formato informatico sia firmata con soluzioni aventi requisiti di sicurezza non inferiori a quelli della firma elettronica avanzata. Non si tratta quindi di un semplice salvataggio o di una conferma generica: la validità del modulo digitale passa da una procedura di sottoscrizione idonea a garantire la provenienza delle dichiarazioni contenute nella denuncia.
Dopo la firma, il modulo viene trasmesso telematicamente alla compagnia. Il passaggio finale è parte integrante del servizio previsto dal regolamento: il documento nasce, viene sottoscritto e viene inoltrato dentro lo stesso canale digitale. La compagnia deve inoltre garantire al cliente la possibilità di acquisire una copia conforme della denuncia su supporto durevole, quindi in una forma conservabile e consultabile anche in seguito.
Cosa fa il conducente dopo l’incidente
Sul luogo dell’incidente la sequenza resta sostanzialmente la stessa. Prima si mettono in sicurezza le persone e i veicoli, poi si raccolgono gli elementi utili alla denuncia: targa dell’altro mezzo, generalità del conducente, compagnia assicurativa, posizione dei veicoli, danni visibili, eventuali testimoni. Solo dopo queste informazioni vengono inserite nel modulo digitale. Il cambio riguarda il supporto e il canale di trasmissione, non i dati essenziali da raccogliere.
La parte più pratica del Cai digitale è la possibilità di far entrare nello stesso flusso anche la documentazione di supporto, a partire dalle fotografie del sinistro. In questo modo la denuncia non viene più costruita in passaggi separati, tra modulo cartaceo, allegati inviati in un secondo momento e successive integrazioni, ma può essere completata in un’unica procedura digitale. Il senso della riforma, come emerge dalla relazione Ivass, è anche quello di favorire una gestione più ordinata e tempestiva delle informazioni trasmesse all’impresa.
Resta importante la sottoscrizione del modulo da parte dei conducenti quando vi è accordo sulla dinamica del sinistro. Il regolamento, però, non elimina la possibilità di usare il cartaceo né impone un solo modello operativo per tutti. La denuncia può essere compilata su documento cartaceo o informatico, “a scelta del conducente o del proprietario”, e questo vale anche nel primo giorno di applicazione dell’obbligo per le compagnie di offrire il canale digitale.