Una sessantenne dipendente dell’Università di Padova si è fratturata la caviglia in smart working, mentre seguiva una videoconferenza di lavoro da casa. Per l’Inail si era trattato di un infortunio domestico e non di infortunio sul lavoro. La questione – che sembrava destinata a risolversi con un nulla di fatto per la lavoratrice – è stata ribaltata dal giudice del tribunale di Padova Maurizio Pascali, il quale ha riconosciuto l’infortunio sul lavoro con tanto di obbligo di rimborso delle spese mediche.
La sentenza, emessa l’8 maggio 2025 ma resa nota solo in questi giorni, si inserisce in un contesto legale incerto. Lo smart working ha, infatti, cambiato il nostro modo di lavorare in maniera repentina, spesso più velocemente delle norme a causa della inaspettata pandemia. Tra le zone grigie regna una domanda su tutte: cosa succede se mi infortunio a casa mentre lavoro in smart working? L’art. 23 della legge n. 81/2017 ha esplicitamente esteso la tutela in materia di infortunio sul lavoro ed in itinere anche ai lavoratori in smart working
Ma la risposta del singolo caso, che dipende da tante specifiche variabili, è affidata anche alla giurisprudenza.
La caduta durante una call: cosa è successo
Aprile 2022, gli strascichi della pandemia sono ancora presenti: lo smart working è largamente in uso nelle università, e la donna, dipendente del Dipartimento giuridico dell’Università di Padova, lavora da casa in regime di lavoro agile autorizzato (non un’iniziativa personale, ma una modalità formalmente riconosciuta dall’ente).
Durante una riunione in video, la lavoratrice si alza per raccogliere alcuni fogli caduti a terra, mette male il piede, inciampa, cade. La donna viene trasportata con l’ambulanza in ospedale, dove viene sottoposta a un intervento chirurgico. La diagnosi certifica una doppia frattura alla caviglia destra, con 137 giorni di inabilità al lavoro e un’invalidità residua pari al 9 per cento.
In un primo momento l’Inail aveva riconosciuto l’evento come indennizzabile. Poi, nel giro di poche settimane, aveva fatto marcia indietro: l’incidente veniva riqualificato come “infortunio domestico”, con esclusione di qualsiasi copertura.
Per tanto, la donna si è trovata a pagare di tasca propria le spese mediche private — oltre 1.284 euro — e a ricorrere alle prestazioni dell’Inps. Il ricorso interno all’Inail non aveva cambiato nulla.
Cosa significa invalidità residua
L’Invalidità residua al 9 per cento diagnosticata dall’ospedale significa che, dopo la guarigione clinica, alla lavoratrice è rimasto un danno permanente all’integrità psico‑fisica valutato in misura del 9 per cento, secondo le tabelle del danno biologico.
Questo ha due conseguenze pratiche:
- supera la soglia di franchigia (fino al 5 per cento non è dovuto nulla), quindi dà diritto a un indennizzo Inail;
- si colloca nella fascia 6–15 per cento, per la quale l’Inail riconosce un indennizzo in capitale, cioè una somma una tantum, calcolata in base a età e percentuale di danno.
La sentenza: perché il giudice ha dato ragione alla dipendente
Dopo la marcia indietro dell’Inail, è intervenuto il sindacato Fgu Gilda Unams dell’Università di Padova, che ha messo a disposizione i propri legali per presentare ricorso al tribunale di Padova, sezione Lavoro.
Durante il processo, l’Inail aveva cambiato parzialmente posizione, riconoscendo l’episodio come infortunio sul lavoro ma insistendo nel rifiutare il rimborso delle spese mediche sostenute privatamente dalla donna. Una distinzione non condivisa dal giudice Maurizio Pascali: nella sentenza si legge che le spese vanno rimborsate “in considerazione della particolarità del caso e della non celerità del servizio pubblico”, che aveva indotto la donna a curarsi privatamente.
Il principio che emerge dal provvedimento è chiaro: quando un lavoratore opera da casa in regime di smart working autorizzato, quella casa diventa il luogo di lavoro a tutti gli effetti, e le norme sulla sicurezza sul lavoro e sull’indennizzo in caso di infortunio si applicano allo stesso modo. Il riconoscimento ha portato alla donna un indennizzo mensile per l’inattività causata dalla doppia frattura, il rimborso delle spese mediche e il riconoscimento dell’invalidità al 9 per cento.
Andrea Berto, segretario del sindacato Fgu Gilda Unams all’Università di Padova, ha definito la sentenza “un grande successo per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori”, ricordando che pronunce di questo tipo “se ne contano pochissime nel nostro Paese”.
Il precedente di Milano: infortunata andando a prendere la figlia a scuola
La sentenza di Padova non è del tutto isolata. Qualche mese prima, il 16 settembre 2024, il tribunale del Lavoro di Milano si era pronunciato su un caso per certi versi ancora più delicato.
Una dipendente pubblica in smart working, durante la pandemia, usufruisce di un breve permesso retribuito per motivi familiari e lascia l’abitazione — che in quel momento è anche il suo luogo di lavoro — per andare a prendere la figlia minore a scuola. Durante il tragitto a piedi, cade rimediando una distorsione del piede destro e delle escoriazioni al ginocchio sinistro. L’Inail nega il risarcimento, sostenendo che il permesso (richiesto e accordato)interrompesse ogni nesso causale con l’attività lavorativa.
Il tribunale di Milano, però, non è d’accordo. Richiamando un’ordinanza della Corte di cassazione (n. 18659/2020), i giudici milanesi affermano che la tutela assicurativa copre i sinistri verificatisi nel normale percorso tra l’abitazione e il luogo di lavoro “anche in caso di fruizione da parte del lavoratore di un permesso per motivi personali”. “L’interruzione e la deviazione – continua la sentenza – si intendono necessitate quando sono dovute a causa di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti”, come andare a prendere i figli minorenni da scuola.
Sul punto va sottolineato che l’art. 23 della legge n. 81/2017, al comma 3, ha esplicitamente esteso la tutela in materia di infortunio sul lavoro ed in itinere anche ai lavoratori in smart working prevedendo che “Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali”.
Quando non viene riconosciuto l’infortunio sul lavoro
La protezione non scatta automaticamente in qualsiasi situazione: viene meno se il lavoratore si è posto deliberatamente in una condizione di rischio per ragioni personali, indipendenti dal lavoro o dagli altri obblighi citati prima. In questo caso si parla di “rischio elettivo”, e non può essere riconosciuto l’infortunio sul lavoro.
Il confine tra permesso legittimo e deviazione arbitraria è, in molti casi, ancora oggetto di interpretazione giudiziale caso per caso. Le sentenze di Padova e Milano contribuiscono a tratteggiarlo con maggiore precisione.
Una giurisprudenza ancora in costruzione
Ciò che emerge da questi casi è che la normativa italiana sul lavoro agile esiste, ma alcune specifiche fattispecie restano incerte. Il fatto che l’Inail tenda ad equiparare l’infortunio durante lo smart working a un infortunio domestico non è una posizione arbitraria: nasce da una zona grigia reale, in cui il confine tra il rischio lavorativo e quello privato si assottiglia quando si lavora tra le mura di casa propria. Le sentenze di questi anni stanno lentamente riempiendo quel vuoto.