A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n.30, in attuazione della Direttiva UE 2024/825, entrano in vigore le modifiche al codice del consumo a tutela dei consumatori dalle pratiche sleali, il cosiddetto greenwashing, oltre che dalle informazioni ingannevoli. Il recepimento della normativa europea comporta un maggiore livello di protezione per i consumatori e parallelamente una maggiore responsabilità da parte delle imprese.
Cosa indica la Direttiva UE 2024/85
Nota come “Empowering Consumers for the Green Transition Directive”, la Direttiva UE 2024/85, che modifica le precedenti normative comunitarie del 2005 sulle pratiche commerciali scorrette e del 2011 sui diritti dei consumatori, in sintesi, mira a rafforzare la tutela dei consumatori mediante disposizioni di contrasto alle attività commerciali sleali messe in atto per ingannare i consumatori ed ostacolare le loro scelte di consumo sostenibile. La normativa contiene, inoltre, pratiche sull’obsolescenza dei beni, sulle informazioni ingannevoli riguardanti caratteristiche sociali od etiche di prodotti e imprese.
Le principali novità in vigore
Entrando nello specifico della normativa, vengono introdotte novità in fatto di definizioni, pratiche commerciali ingannevoli ed omissioni. Tra le nuove definizioni rientrano l’asserzione ambientale, il marchio di sostenibilità, il sistema di certificazione.
L’asserzione ambientale o green claim riguarda tutti gli strumenti di comunicazione atti ad asserire o implicare che un prodotto o una marca abbia un impatto positivo o neutro sull’ambiente oppure sia meno dannoso rispetto ad altri prodotti, categorie o marche, o, ancora, che abbia ridotto il proprio impatto ambientale nel corso del tempo. Il marchio di sostenibilità indica qualunque marchio di qualità che mira a distinguere e promuovere un prodotto o un’azienda con riferimento alle sue caratteristiche ambientali o sociali.
Con il termine sistema di certificazione, viene definito un organismo di verifica da parte di terzi che certifica la conformità a determinati requisiti di un prodotto, un processo o un’impresa, consentendo, di conseguenza, l’utilizzo di un marchio di sostenibilità.
Per quanto riguarda le nuove pratiche commerciali ingannevoli, la normativa in vigore segnala: l’indicazione di caratteristiche ambientali o sociali di un prodotto o di un’azienda non specifiche e verificabili; durabilità, riparabilità, riciclabilità di un prodotto non riferite a un perimetro chiaro e non supportate da prove; dichiarazioni relative a prestazioni ambientali future non connesse ad un relativo piano di attuazione con obiettivi chiari e tempistiche precise.
Entrando nel dettaglio, nella categoria delle pratiche commerciali ingannevoli troviamo l’uso di marchi di sostenibilità non basati su un sistema di certificazione riconosciuto, ma anche le asserzioni ambientali generiche che, ad esempio, riguardano l’intero prodotto o attività quando invece sono riferibili ad un solo aspetto del prodotto o dell’attività.
Infine, la comunicazione ingannevole verso il consumatore può essere attuata anche mediante l’omissione di informazioni rilevanti su temi quali il metodo di raffronto tra prodotti o sui fornitori di tali prodotti.