Che siano mozziconi di sigarette, cartacce o rifiuti di altro genere buttarli dal finestrino costerà caro. Dal 9 agosto 2025 è entrato in vigore il decreto-legge n. 116, che introduce multe salate contro il lancio di rifiuti da veicoli in marcia o in sosta. Non servirà più la flagranza di reato per la sanzione, ma sarà sufficiente un fotogramma nitido della targa, acquisito da telecamere comunali, autostradali o private, per far scattare la sanzione. Il provvedimento, pensato per tutelare ambiente e sicurezza stradale, prevede multe fino a 18mila euro, la sospensione della patente e anche l’arresto.
Nuove sanzioni per chi getta rifiuti in modo illecito
Il decreto intende contrastare le attività illecite relative ai rifiuti, compresi i roghi tossici, e rispondere a situazioni di emergenza come eventi calamitosi. Il provvedimento inasprisce le sanzioni per l’abbandono e lo smaltimento illecito di rifiuti, sia non pericolosi che pericolosi, introducendo nuove fattispecie di reato, aggravanti e pene detentive più severe. Vengono inoltre previste sanzioni accessorie come la sospensione della patente o dall’Albo dei gestori ambientali, e la confisca dei mezzi o delle aree utilizzate per i reati. Le norme mirano a garantire una maggiore tutela dell’ambiente e della salute pubblica, affrontando anche le spedizioni illegali di rifiuti e la responsabilità delle imprese.
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l’ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l’abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”, cita il decreto-legge. Dopo il comma 1 è inserito il seguente: 1.1. “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l’arresto da sei mesi a due anni o con l’ammenda da tremila a ventisettemila euro”.
Le sanzioni cambiano in base ai rifiuti
Per i rifiuti non pericolosi, l’ammenda per i privati varia da 1.500 a 18 mila euro, mentre per i titolari di imprese e responsabili di enti si prevede l’arresto da sei mesi a due anni o l’ammenda da 3 mila 27 mila euro. Se l’abbandono di rifiuti non pericolosi di piccola entità non costituisce pericolo, la sanzione è amministrativa pecuniaria, da 80 a 320 euro, accertabile anche tramite videosorveglianza. Se l’abbandono di rifiuti non pericolosi provoca pericolo per la vita o l’incolumità delle persone, o compromette l’ambiente (acque, aria, suolo, ecosistema, biodiversità), o avviene in siti contaminati, la pena è la reclusione da sei mesi a cinque anni per i privati e da nove mesi a cinque anni e sei mesi per i titolari d’impresa.
Per i rifiuti pericolosi, l’abbandono o l’immissione nelle acque è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena aumenta (da un anno e sei mesi a sei anni) se dal fatto deriva pericolo per la vita o l’incolumità delle persone, o compromissione ambientale, o se avviene in siti contaminati. Per i titolari di imprese o responsabili di enti, le pene sono ancora maggiori, variando dalla reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi (fino a due anni a sei anni e sei mesi in caso di aggravanti). L’utilizzo di veicoli a motore nell’abbandono di rifiuti comporta sempre la sospensione della patente di guida (da uno a quattro mesi per rifiuti generici, da due a sei mesi per rifiuti non pericolosi con aggravanti).
Combustione illecita di rifiuti
Le condotte di abbandono o deposito di rifiuti in funzione di una successiva combustione illecita sono punite con le stesse pene previste per l’abbandono. Se i fatti di abbandono aggravato, gestione illecita o spedizione illegale sono commessi per finalità di combustione, le pene non possono essere inferiori a quelle stabilite per la combustione illecita. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni se vi è pericolo per la vita, l’incolumità o l’ambiente, o se avviene in siti contaminati. Per i rifiuti pericolosi, in presenza delle stesse aggravanti, la pena è la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni. Se dalla combustione segue un incendio, le pene sono aumentate fino alla metà.
Spedizione illegale di rifiuti
Chiunque effettua una spedizione di rifiuti che costituisce una spedizione illegale è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
Le pene per i reati di gestione illecita, combustione illecita e spedizione illegale sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell’ambito di un’attività d’impresa o comunque di un’attività organizzata, con responsabilità anche per l’omessa vigilanza da parte del titolare o responsabile. Se i fatti di abbandono aggravato, gestione illecita e spedizione illegale sono commessi per colpa, le pene previste sono diminuite da un terzo a due terzi.