Si apre oggi ad Ancona il processo per molestie olfattive che vede imputato Giovanni Fileni, fondatore e presidente dell’omonimo gruppo. Sotto osservazione dei giudici quattro allevamenti e un reato spesso sottovalutato.
La Vallesina, cuore produttivo nelle Marche, è diventato teatro di una contesa tra l’azienda agroalimentare e i residenti. L’imprenditore ha scelto di opporsi ai quattro decreti penali di condanna emessi lo scorso ottobre dal Gip di Ancona, che prevedevano multe per un totale di 16.000 euro (4.000 per ciascun allevamento). Il reato contestato è quello di molestie olfattive, tecnicamente rubricato come “getto pericoloso di cose” dall’articolo 674 del Codice penale.
La vicenda accende un faro su una questione cruciale per la tutela del territorio: il confine, spesso invisibile ma penetrante, tra attività produttiva lecita e inquinamento olfattivo punibile dalla legge.
Le emissioni dei siti produttivi
Al centro del processo ci sono le emissioni provenienti da quattro siti produttivi: Ripa Bianca, Cannuccia, Ponte Pio (nel comune di Jesi) e Monte Roberto. Secondo l’accusa, gli odori emanati da questi impianti hanno superato la soglia della tollerabilità, costringendo i residenti a modificare le proprie abitudini di vita. Per questo, il Comitato per la Vallesina, guidato dal presidente Andrea Tesei, è pronto a costituirsi parte civile.
I residenti parlano di “anni di molestie olfattive subite” e di “compromissione del benessere quotidiano”, con famiglie costrette a vivere barricate in casa con le finestre chiuse per evitare i miasmi, esalazioni maleodoranti e spesso nocive che derivano da sostanze organiche in putrefazione. Una situazione che il Gip di Ancona, nei decreti emessi pochi mesi fa, aveva definito non occasionale ma parte integrante del “sistema degli allevamenti intensivi Fileni”.
Fileni, opponendosi ai decreti, ha scelto la via del dibattimento per dimostrare la correttezza del proprio operato. Sarà ora un giudice a stabilire se quelle emissioni costituiscano o meno un reato.
Quando l’odore diventa reato?
L’articolo 674 del Codice penale punisce il “getto pericoloso di cose” stabilendo che: “Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206”.
Si tratta di una contravvenzione, un reato minore dal punto di vista della pena, ma significativo per il principio che afferma: l’aria irrespirabile è un danno alla persona.
La giurisprudenza ha chiarito che le molestie olfattive rientrano pienamente nella seconda parte dell’articolo (“emissioni di gas, vapori o fumo”). Un punto fondamentale chiarito dalle sentenze passate è che non serve che l’emissione sia tossica o nociva per la salute in senso clinico; basta che sia idonea a “molestare”, cioè a creare un disturbo significativo e fastidioso.
Il nodo della “stretta tollerabilità”
Il vero campo di battaglia legale è l’assenza di una normativa statale rigida che fissi limiti numerici per gli odori, a differenza di quanto accade per il rumore o le polveri sottili. Questo vuoto normativo lascia ampio spazio alla discrezionalità del giudice, che deve valutare caso per caso.
La Corte di Cassazione ha elaborato una distinzione fondamentale per stabilire quando si configura il reato:
- Attività non autorizzata: se l’azienda opera senza permessi, basta che l’odore superi la “normale tollerabilità” per far scattare il reato;
- Attività autorizzata: è il caso di Fileni e della maggior parte delle industrie. Qui la legge è più severa con i cittadini e più garantista con le imprese, ma non concede un lasciapassare assoluto. Anche se un’azienda ha tutte le carte in regola e rispetta i limiti tecnici (ad esempio sulle emissioni chimiche in atmosfera ex Dlgs 152/2006), commette reato se le sue emissioni olfattive superano la “stretta tollerabilità”.
In pratica, l’autorizzazione amministrativa non è uno scudo penale totale. Se l’odore è così intenso, persistente e nauseabondo da superare ciò che è ragionevole sopportare, scatta la condanna. Per provarlo, i giudici si basano su elementi fattuali come il numero di segnalazioni (se sono tante e concordi), le testimonianze dirette dei residenti e i sopralluoghi delle forze dell’ordine o dell’Arpam, anche senza bisogno di strumentazioni elettroniche sofisticate (come il cosiddetto “naso elettronico”), purché la percezione sia oggettiva e non soggettiva.
Il “disturbo olfattivo” e il diritto alla salute
Il processo di Ancona non riguarda solo un imprenditore e un comitato.
È la cartina di tornasole di un conflitto frequente nei territori italiani a vocazione agricola industriale. Da un lato c’è la necessità economica di una filiera, quella avicola, che in Vallesina muove numeri imponenti; dall’altro c’è il diritto alla salute e alla qualità della vita di chi quel territorio lo abita.
Se il “disturbo olfattivo” viene riconosciuto come sistemico e non incidentale, significa che i 25 milioni di capi allevati potrebbero aver saturato la capacità di assorbimento dell’ambiente circostante, rendendo la convivenza difficile, se non impossibile.
Il tribunale dovrà ora decidere se quel “compromesso” tra produzione e ambiente è stato violato. Una sentenza che, comunque vada, farà giurisprudenza per tutti i residenti che vivono con il fiato sospeso.