La sentenza arriva da Lussemburgo e chiude una partita che in Italia dura da più di un decennio, attraversando tribunali, campagne agricole, decreti d’urgenza e scontri politici. Al centro, una coltura che altrove è pratica ordinaria e che nel contesto italiano è diventata terreno di conflitto: il mais geneticamente modificato. Il pronunciamento della Corte di giustizia dell’Unione europea conferma che il divieto italiano di coltivazione del Mon 810 è compatibile con il diritto Ue, anche in assenza di una motivazione specifica.
Il verdetto va oltre il caso individuale di un agricoltore sanzionato. Ridefinisce i confini tra competenze nazionali e autorizzazioni comunitarie, chiarisce l’estensione della discrezionalità degli Stati membri e consolida un impianto normativo che consente di escludere dai campi una tecnologia ammessa a livello europeo ma respinta sul piano nazionale. La decisione si inserisce in una fase in cui l’Unione è impegnata a ridefinire il quadro delle biotecnologie agricole, mantenendo separato il trattamento degli Ogm tradizionali da quello delle nuove tecniche genomiche.
Il caso italiano e la procedura europea che consente il divieto
Il nodo non riguarda l’autorizzazione del Mon 810 in sé, che resta valida a livello europeo, ma la procedura utilizzata dall’Italia per escludere il proprio territorio dall’ambito di applicazione di quell’autorizzazione. Il quadro normativo di riferimento è stato introdotto nel 2015, quando l’Unione europea ha modificato la disciplina sugli Ogm consentendo agli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati già approvati a livello comunitario. La scelta si fonda su una logica di sussidiarietà e riconosce che la coltivazione incide direttamente sull’assetto territoriale, sull’organizzazione agricola e sulle dinamiche economiche locali.
In base a questa disciplina, lo Stato membro può chiedere alla Commissione europea di restringere l’ambito geografico dell’autorizzazione alla coltivazione di un Ogm. La richiesta viene trasmessa al titolare dell’autorizzazione, che dispone di 30 giorni per opporsi. In presenza di un’opposizione, lo Stato è tenuto a motivare la richiesta e si apre una fase ulteriore di valutazione. In assenza di risposta, il diritto dell’Unione attribuisce al mancato intervento il valore di consenso tacito. In questo caso la Commissione si limita a registrare la modifica, che diventa immediatamente applicabile nei territori interessati.
È questo il passaggio decisivo nel caso del Mon 810. Il titolare dell’autorizzazione non ha presentato opposizione alla richiesta italiana di escludere il territorio nazionale dall’ambito di applicazione dell’autorizzazione alla coltivazione. La Commissione europea ha quindi preso atto della modifica geografica senza entrare nel merito della scelta e senza richiedere allo Stato una giustificazione specifica. Il divieto di coltivazione in Italia discende direttamente dall’applicazione di una procedura prevista dal diritto dell’Unione, non da un’iniziativa autonoma in contrasto con un atto europeo.
Su questo elemento la Corte fonda la legittimità del divieto. In mancanza di opposizione da parte del titolare dell’autorizzazione, non sussiste un obbligo di motivazione a carico dello Stato e non si configura un’interferenza ingiustificata con la libertà d’impresa. L’autorizzazione europea resta valida, ma il suo ambito territoriale viene ridotto secondo le modalità previste dalla normativa Ue. È su questa base che i giudici escludono violazioni dei principi di proporzionalità, di non discriminazione e di libera circolazione delle merci, chiarendo che coltivazione e commercializzazione restano piani giuridicamente distinti.
La discrezionalità degli Stati e i limiti del diritto Ue
Nel motivare la decisione, la Corte richiama l’ampio margine di discrezionalità riconosciuto al legislatore europeo e, per riflesso, agli Stati membri nei settori che implicano valutazioni complesse e producono effetti politici, economici e sociali. La coltivazione di Ogm rientra pienamente in questo ambito. Non si tratta soltanto di agronomia o sicurezza alimentare, ma di scelte che incidono sull’organizzazione dei sistemi produttivi, sulle filiere e sul consenso sociale.
Le censure sollevate nel ricorso vengono respinte in modo sistematico. La procedura non viola il principio di proporzionalità, perché non impone obblighi eccessivi agli operatori economici. Non introduce discriminazioni tra agricoltori dei diversi Stati membri, poiché la facoltà di vietare la coltivazione è riconosciuta a tutti ed è esercitabile secondo criteri comuni. Non incide sulla libera circolazione delle merci, dal momento che il divieto riguarda esclusivamente la coltivazione e non l’importazione o la commercializzazione di prodotti contenenti Ogm.
Questo chiarimento è centrale per comprendere l’assetto europeo. L’Italia può vietare la semina del mais Mon 810, ma continua a importare mangimi Ogm, in particolare soia, largamente utilizzati nella zootecnia. La Corte ribadisce che la libera circolazione resta garantita finché non viene impedito l’accesso al mercato dei prodotti autorizzati. La coltivazione, invece, resta un’attività strettamente connessa al territorio e soggetta a un diverso livello di regolazione.
Il Mon 810 come caso limite
Il caso Fidenato ha progressivamente assunto un valore che travalica la dimensione giudiziaria. Le semine, la distruzione dei raccolti e le sanzioni hanno trasformato una scelta agricola in un confronto pubblico tra visioni opposte della scienza e dell’organizzazione dell’agricoltura. La sentenza non entra nel merito della validità scientifica degli Ogm, ma chiarisce che il conflitto si colloca su un piano regolatorio e politico.
Sul piano pratico, il verdetto consolida la posizione degli Stati che hanno scelto di escludere il Mon 810 dai propri territori. Molti Paesi membri hanno adottato limitazioni totali o parziali, mentre la coltivazione resta concentrata in pochi contesti, in particolare in Spagna e Portogallo, su superfici contenute. L’Italia, che non ha mai aperto alla coltivazione commerciale di Ogm, vede così rafforzata una linea seguita in modo trasversale da governi di orientamento diverso.
Per gli agricoltori favorevoli agli Ogm, la sentenza chiude uno spazio di contenzioso ma non scioglie il nodo economico. Il divieto di coltivazione continua a convivere con una dipendenza strutturale dalle importazioni di materie prime geneticamente modificate. Una tensione che il diritto Ue ammette, separando produzione e commercio, e che resta uno dei punti più controversi del dibattito interno.
Ogm tradizionali e nuove biotecnologie
La pronuncia della Corte si colloca mentre l’Unione europea è nella fase decisiva del negoziato sulle tecniche di evoluzione assistita (Tea), note come nuove tecniche genomiche. Si tratta di strumenti di miglioramento genetico che consentono interventi mirati sul genoma senza l’introduzione di materiale genetico estraneo alla specie, distinguendosi dagli Ogm transgenici disciplinati dalla direttiva del 2001. Questa differenza scientifica è alla base della proposta di riforma avanzata dalla Commissione europea, che mira a superare l’attuale assimilazione delle Tea agli Ogm tradizionali.
L’assetto vigente deriva da una sentenza della Corte del 2018, che ha ricondotto le nuove tecniche genomiche all’interno della normativa Ogm, sottoponendole a procedure autorizzative complesse e di fatto scoraggianti per la sperimentazione. La proposta in discussione intende correggere questa impostazione introducendo un regime differenziato: le piante ottenute con modifiche genomiche considerate comparabili a quelle ottenibili in natura o tramite selezione convenzionale verrebbero escluse dagli obblighi previsti per gli Ogm transgenici e trattate, in larga parte, come varietà tradizionali.
Il pronunciamento sul Mon 810 non interviene direttamente su questo dossier, ma ne rafforza lo sfondo giuridico. La Corte ribadisce che la coltivazione è un’attività strettamente legata al territorio e che il legislatore europeo può modulare il livello di intervento lasciando margini di scelta agli Stati membri. Nel caso degli Ogm tradizionali, questi margini includono la possibilità di vietarne la coltivazione. Nel caso delle Tea, l’impostazione proposta va nella direzione opposta, riducendo il perimetro dell’intervento pubblico per favorire ricerca e diffusione di nuove varietà.
Il confine resta netto. I “vecchi” Ogm continuano a essere regolati da un sistema autorizzativo centralizzato e da una facoltà nazionale di esclusione territoriale. Le Tea, se la riforma sarà approvata, seguiranno un percorso distinto, con spazi molto più limitati per interventi nazionali discrezionali. Per l’Italia questo assetto conferma una linea già emersa negli ultimi anni: chiusura sulla coltivazione degli Ogm transgenici, apertura sulle nuove tecniche genomiche, considerate funzionali al miglioramento delle rese, alla resilienza climatica e alla sostenibilità delle produzioni.
La decisione della Corte contribuisce così a chiarire che il diritto dell’Unione non impone un modello agricolo uniforme. Consente di differenziare tra tecnologie e contesti territoriali, mantenendo un equilibrio tra mercato interno, sovranità regolatoria e obiettivi di innovazione. È su questo equilibrio che si concentrerà il prossimo confronto europeo, tra la spinta a recuperare competitività e un impianto normativo che continua a distinguere in modo rigoroso tra ciò che può essere coltivato e ciò che può essere importato e utilizzato nelle filiere produttive.