Una donna in smart working va a prendere la figlia a scuola, ma nel tragitto di rientro a casa cade e si fa male. È infortuno sul lavoro? A rispondere a questa domanda ci ha pensato una sentenza del Tribunale di Milano che ha stabilito che questa lavoratrice ha il diritto a ricevere un indennizzo dall’Inail. Ma capiamo il perché.
Infortunio in itinere anche in smart working
L’incidente si è verificato nel settembre del 2020, durante la pandemia da Covid-19, quando la dipendente, come molti altri dipendenti pubblici e non, lavorava in modalità agile.
Il permesso per andare a prendere la figlia era stato regolarmente autorizzato, ma nessuno prevedeva che, al suo rientro, la donna sarebbe caduta e si sarebbe causata una distorsione al piede.
Dopo aver ricevuto le prime cure al pronto soccorso, la lavoratrice ha presentato una richiesta di indennizzo per infortunio, che però è stata respinta dall’Inail alcuni mesi dopo, con la motivazione che l’evento non era da considerarsi un rischio lavorativo, ma piuttosto un incidente comune legato alla vita quotidiana.
Le motivazioni dell’Inail e la sentenza del tribunale
L’Inail ha basato la sua decisione su una circolare, la numero 48/2017, che stabilisce che gli infortuni avvenuti al di fuori dei locali aziendali sono coperti solo se connessi a attività lavorative.
Tuttavia, la dipendente non si è arresa e ha presentato ricorso, citando l’ordinanza 18659/2020 della Corte di Cassazione, la quale aveva affermato che gli infortuni in itinere sono tutelati dall’Inail, anche durante permessi per motivi personali.
Il Tribunale di Milano, in primo grado, ha accolto la sua richiesta, chiarendo che durante i permessi e le pause previste dalla normativa e dai contratti collettivi, i lavoratori continuano a beneficiare delle stesse tutele garantite durante l’orario di lavoro, anche quando si lavora in modalità agile. Ma cosa dice la legge italiana?
Norme per i lavoratori agili e infortuni
La legge italiana riconosce che gli infortuni sul lavoro avvengono anche durante lo smart working, estendendo le tutele fornite dall’Inail ai lavoratori che operano da remoto. Ecco alcune leggi e normative specifiche che trattano gli infortuni sul lavoro in smart working:
- Legge 81/2017: Questa legge, nota come “Legge sul Lavoro Agile”, definisce il lavoro agile e stabilisce diritti e doveri per datori di lavoro e lavoratori. Essa prevede che il datore di lavoro debba garantire la salute e la sicurezza del lavoratore anche in modalità smart working.
- Decreto Legislativo 81/2008: Anche se originariamente non si riferisce specificamente allo smart working, questa normativa stabilisce le disposizioni generali sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. È applicabile anche alle situazioni di lavoro remoto, estendendo le tutele contro gli infortuni.
- Circolare Inail n. 48/2017: Questa circolare chiarisce le modalità di applicazione della tutela in caso di infortuni in itinere e durante l’attività lavorativa, specificando che gli infortuni che si verificano durante l’orario di lavoro, anche da remoto, sono coperti.
- Sentenza della Corte di Cassazione n. 18659/2020: Questa sentenza ha confermato il principio secondo cui gli infortuni in itinere sono coperti dall’assicurazione Inail, anche durante permessi per motivi personali.
La sentenza del Tribunale di Milano è cruciale perché conferma che gli infortuni avvenuti durante il lavoro in smart working sono tutelati dall’Inail, allineando i diritti dei lavoratori a quelli di chi opera in sede. Essa chiarisce l’applicazione delle normative sugli infortuni in itinere, costituendo un precedente giuridico utile per futuri casi simili.
La decisione sostiene i diritti dei lavoratori, sottolineando l’importanza di proteggere anche coloro che lavorano da remoto. Inoltre, stimola una riflessione sulle condizioni di lavoro in smart working, invitando datori di lavoro e istituzioni a garantire ambienti sicuri e adeguate tutele. In sintesi, rappresenta un passo significativo verso una maggiore sicurezza e riconoscimento dei diritti nel contesto del lavoro agile.