Fino a 15mila euro subito sul conto, invece di una detrazione spalmata in dieci anni. È questa una delle novità previste del Conto Termico 3.0, il nuovo sistema di incentivi per l’efficienza energetica e la produzione termica da fonti rinnovabili, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento, molto atteso, stanzia 900 milioni di euro l’anno, destinati alla riqualificazione energetica degli edifici pubblici e privati. Restano esclusi, però, il fotovoltaico stand-alone e i sistemi di accumulo residenziali non collegati a interventi termici.
Questo perché la misura punta a concentrare le risorse su soluzioni integrate e sulla riduzione dei consumi termici, nell’ottica di migliorare la performance complessiva degli edifici. Il decreto aggiorna quello del 16 febbraio 2016 e introduce modifiche su beneficiari, limiti di spesa e tipologie di interventi ammessi. È la terza versione dello strumento: la prima risale al Dm 28 dicembre 2012, la seconda al Dm 16 febbraio 2016.
Un contributo e non detrazione
Un primo aspetto del Conto Termico è che non si tratta di una detrazione fiscale, ma di un contributo diretto. Di conseguenza, non occorre avere capienza fiscale. Inoltre, non occorre attendere la rateizzazione decennale prevista dai ‘classici’ bonus. Fino a 15mila euro, il contributo arriva in un’unica soluzione sul conto corrente, mentre per importi superiori la rateizzazione si accorcia in massimo cinque tranche annuali.
Che cos’è il nuovo conto termico 3.0 e come funziona?
Altra novità è l’allargamento della platea dei beneficiari. Oltre a Pubbliche Amministrazioni e privati, il Conto Termico 3.0 è accessibile a imprese, Terzo Settore ed edifici non residenziali (uffici, negozi, strutture produttive). Si tratta di una disposizione importante, perché apre a comparti con consumi energetici elevati.
Un punto rilevante è che l’incentivo non è collegato al reddito, di conseguenza possono accedervi anche coloro che guadagnano oltre 75mila euro. E non fa differenza tra prime e seconde case.
Il plafond è di 900 milioni di euro all’anno, ripartiti in 400 milioni per le PA e 500 milioni per i soggetti privati. Scuole, ospedali e edifici pubblici nei Comuni con meno di 15mila abitanti possono beneficiare di una copertura fino al 100% delle spese ammissibili, mentre per i privati si attestano in media al 65%. Per le imprese c’è un tetto annuo di 150 milioni di euro.
Gli interventi ammessi
Il decreto si muove lungo due linee di azione:
• efficienza energetica (per la PA): isolamento delle superfici opache (cappotti termici), sostituzione di infissi e schermature solari, impianti ibridi per la climatizzazione, sostituzione degli scaldacqua con pompe di calore, allacciamenti a reti di teleriscaldamento, teleriscaldamento efficiente o microcogenerazione rinnovabile.
• produzione di energia termica da fonti rinnovabili: solare termico, pompe di calore dedicate all’uso termico, generatori a biomassa certificati, teleriscaldamento efficiente o microcogenerazione rinnovabile.
Come anticipato, restano esclusi il fotovoltaico stand-alone e i sistemi di accumulo residenziali non collegati a interventi termici. Ma il fotovoltaico può ‘rientrare dalla porta’ nel caso in cui venga abbinato a interventi di sostituzione dell’impianto termico con pompe di calore.
Importante notare che sono ammissibili anche le spese professionali per progettazione e diagnosi energetiche.
Dove fare domanda
L’erogazione del contributo è affidata al Gestore dei Servizi Energetici (GSE). La domanda si presenta tramite il PortaleTermico del Gestore, entro 60 giorni dalla fine dei lavori, allegando la documentazione tecnica e amministrativa necessaria. L’istanza può essere gestita autonomamente dall’utente o con l’assistenza di rivenditori e progettisti.
Diversamente dai bonus fiscali, il contributo dipende da una formula basata su parametri tecnici (potenza, efficienza del prodotto installato, area geografica).
Se l’importo è pari o inferiore a 15mila euro, il pagamento avviene in un’unica soluzione. Per importi superiori, si procede in rate annuali costanti da due a cinque anni, a seconda della potenza installata e della tipologia di intervento.
Tempi e prospettive
Il provvedimento, firmato il 7 agosto dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, entrerà in vigore nel periodo di Natale. Restano però da definire le regole applicative, attese entro due mesi dall’entrata in vigore, che dovranno chiarire le modalità di presentazione delle domande e gli aspetti tecnici dell’accesso agli incentivi.
Il confronto con i bonus casa sarà inevitabile, considerando che dal 2026 per gli interventi di efficientamento energetico sono decise detrazioni al 36% per la prima casa e al 30% per le altre, da recuperare in dieci anni. Il Conto Termico 3.0, con tempi più rapidi e contributi diretti, potrebbe risultare più conveniente in molti casi. Ma occorrerà farsi (o farsi fare) i conti.