Salario minimo, 9 euro negli appalti in Campania: il potere decisionale delle Regioni   

Approvato in Giunta il disegno di legge, tra precedenti regionali e scenari europei
28 Gennaio 2026
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Nove euro lordi l’ora. È la soglia che torna, con forme e funzioni diverse, nel dibattito italiano sul salario minimo. In Campania viene assunta come criterio premiale negli appalti pubblici; in Puglia è già legge regionale confermata dalla Corte costituzionale; in Toscana è finita davanti alla Consulta dopo l’impugnazione del Governo. Sullo sfondo restano l’assenza di una soglia nazionale e un confronto europeo che procede su binari differenti, con Stati che rafforzano i minimi legali e un’Unione chiamata a definire cornici comuni senza entrare nel merito delle cifre.

Il tema non riguarda solo il livello delle retribuzioni, ma il modo in cui diversi livelli istituzionali intervengono sul mercato del lavoro. Le Regioni operano sugli appalti, lo Stato mantiene la competenza sull’ordinamento civile, l’Europa indica obiettivi generali. Il risultato è un assetto frammentato, nel quale il salario minimo è un insieme di strumenti che agiscono su piani distinti.

Campania, Puglia, Toscana e il salario negli appalti

La Campania ha aperto la nuova legislatura regionale con l’approvazione, in Giunta, di un disegno di legge che introduce un criterio retributivo nelle procedure di gara. La misura prevede l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo alle imprese che garantiscono ai lavoratori impiegati negli appalti una retribuzione minima oraria pari ad almeno 9 euro lordi. Il perimetro riguarda la Regione, le aziende sanitarie locali e le società partecipate, senza estendersi ai rapporti di lavoro privati al di fuori degli affidamenti pubblici.

L’annuncio è arrivato a Napoli dal presidente della Regione, Roberto Fico. “Abbiamo approvato come primo disegno di legge della nuova Giunta regionale un provvedimento sul salario minimo. Tutte le stazioni appaltanti, a partire dalla Regione e quelle di riferimento regionale, quindi anche le Asl o le partecipate, quando faranno gli appalti dovranno mettere una premialità per le aziende che partono da un salario minimo di 9 euro anche a crescere”, ha dichiarato. Il testo non modifica la disciplina dei contratti collettivi né introduce obblighi generalizzati per il settore privato; utilizza strumenti già previsti dal Codice dei contratti e dovrà ora essere esaminato dal Consiglio regionale.

Il caso campano si colloca in un filone già avviato da altre Regioni. In Puglia è in vigore una legge regionale che, negli appalti pubblici, impone l’applicazione dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Qualora l’impresa intenda applicare un diverso contratto, è tenuta a garantire condizioni economiche equivalenti, con una retribuzione oraria non inferiore a 9 euro lordi. Si tratta di un impianto che non fissa un minimo legale, ma utilizza la contrattazione collettiva come parametro di riferimento.

Diverso è l’esito, almeno finora, dell’esperienza toscana. La Regione ha approvato una legge che introduce, nelle gare ad alta intensità di manodopera basate sull’offerta economicamente più vantaggiosa, una premialità per le imprese che applicano un salario minimo orario non inferiore a 9 euro lordi. Il provvedimento, entrato in vigore lo scorso giugno, è stato impugnato dal Governo ed è ora al vaglio della Corte costituzionale. La Toscana si è costituita in giudizio per difendere la legittimità della norma, mentre il confronto istituzionale resta aperto.

Dove possono intervenire le Regioni

Le iniziative regionali hanno riportato al centro il tema delle competenze. La determinazione dei livelli retributivi rientra tradizionalmente nell’ordinamento civile, materia di competenza statale. Le Regioni possono però intervenire sulle condizioni di esecuzione dei contratti pubblici, introducendo clausole sociali e criteri di valutazione che incidono indirettamente sui salari.

Nel caso pugliese, il Governo aveva impugnato la legge regionale sostenendo che essa introducesse, di fatto, un salario minimo. La Corte costituzionale ha respinto il ricorso, ritenendo che la norma non fissasse un livello retributivo legale, ma imponesse il rispetto dei contratti collettivi maggiormente rappresentativi o di condizioni equivalenti. La decisione ha chiarito che l’ancoraggio alla contrattazione collettiva è un elemento decisivo per la legittimità dell’intervento.

L’impugnazione della legge toscana riapre il confronto su questi confini. La Consulta sarà chiamata a valutare se la premialità prevista nei bandi regionali rispetti lo stesso equilibrio individuato nel caso pugliese o se introduca un criterio tale da incidere direttamente sulla determinazione dei salari. Il discrimine non è tanto la soglia dei 9 euro, quanto la tecnica normativa utilizzata e il grado di autonomia riconosciuto alle stazioni appaltanti.

Questi passaggi giurisprudenziali contribuiscono a definire un quadro nel quale le Regioni possono muoversi, ma senza eliminare il problema dell’uniformità territoriale. A seconda dell’esito dei giudizi e delle scelte legislative locali, il trattamento economico dei lavoratori impiegati negli appalti può variare sensibilmente da un territorio all’altro.

Il contesto nazionale

Sul piano statale, l’Italia continua a non prevedere un salario minimo legale. I livelli retributivi minimi sono stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, che coprono la maggioranza dei lavoratori dipendenti ma presentano differenze marcate tra settori e qualifiche. Nei comparti a bassa specializzazione e ad alta intensità di manodopera, i minimi tabellari si collocano spesso nelle fasce più basse della distribuzione salariale.

In diversi ambiti produttivi, le retribuzioni orarie lorde risultano inferiori o prossime ai 9 euro assunti come riferimento da alcune iniziative regionali. L’andamento dei prezzi al consumo degli ultimi anni ha inciso sul potere d’acquisto, ampliando il divario tra salari nominali e costo della vita, soprattutto nei grandi centri urbani. Le proposte di introdurre una soglia legale nazionale non hanno finora trovato una traduzione normativa, anche per le ricadute sul sistema della contrattazione collettiva.

In questo contesto, gli interventi regionali operano come strumenti selettivi. Agiscono su una parte del mercato del lavoro, quella legata agli appalti pubblici, senza modificare l’assetto complessivo. Per le stazioni appaltanti, l’introduzione di criteri salariali richiede una calibrazione attenta dei bandi, perché l’aumento dei costi del lavoro può riflettersi sui prezzi a base d’asta e sulle offerte presentate. Per le imprese aggiudicatarie, l’applicazione di soglie retributive più elevate rispetto ai minimi contrattuali può determinare assetti differenziati all’interno della stessa organizzazione.

L’efficacia di queste misure resta legata alla capacità di controllo delle amministrazioni. Senza verifiche puntuali sull’esecuzione dei contratti, le clausole rischiano di restare formali. Il confronto sul salario minimo continua così a svilupparsi per via amministrativa e territoriale, in assenza di una cornice nazionale condivisa.

Salari minimi in Europa

Il dibattito italiano si inserisce in un contesto europeo articolato. La direttiva 2022/2041 ha stabilito un quadro per salari minimi adeguati nell’Unione europea, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita e rafforzare la contrattazione collettiva. Il testo non impone un livello uniforme di salario minimo, ma invita gli Stati membri a definire criteri chiari per la determinazione e l’aggiornamento dei minimi, nel rispetto delle autonomie nazionali.

La direttiva è stata oggetto di contestazioni e di un ricorso presentato da Danimarca e Svezia alla Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha confermato in parte la validità dell’impianto. L’Italia, come altri Paesi, non ha ancora completato il percorso di recepimento, anche alla luce delle incertezze giuridiche emerse.

Il confronto con la Germania evidenzia un approccio diverso. Berlino ha introdotto da tempo un salario minimo legale e ha programmato un aumento progressivo che porterà la soglia a 14,60 euro l’ora dal 2027. Si tratta di una scelta che interviene direttamente sul mercato del lavoro, con effetti generalizzati, e che si affianca a un sistema di contrattazione collettiva diffuso.

Il raffronto mette in luce la distanza tra modelli. Mentre alcuni Stati rafforzano i minimi legali, l’Italia continua a fare affidamento sui contratti collettivi e su interventi settoriali o territoriali. Le iniziative regionali sugli appalti rappresentano un tentativo di incidere in modo mirato, ma non colmano il vuoto di una disciplina nazionale. In questo spazio si muove il dibattito attuale, sospeso tra sperimentazioni locali, contenziosi costituzionali e un quadro europeo che indica obiettivi senza definire soluzioni univoche.

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